Molti di quegli alberi erano amici miei, creature che conoscevo da quando erano noci e ghiande; molti di loro avevano la propria voce, che ormai è muta per sempre. Vi sono deserti pieni di ceppi e di rovi, là ove un tempo si udiva il bosco cantare.
J.R.R. Tolkien Il signore degli anelli
Incrementare il rimboschimento è una delle politiche europee necessarie per attuare la neutralità climatica. Infatti, secondo quanto riferito dal sito del Consiglio d’ Europa con riguardo all' Accordo di Parigi, le foreste dell’ UE assorbono circa il 10 % di tutta l’anidride carbonica emessa in un anno nell’ Unione Europea.
La cura e la preservazione del patrimonio arboreo sono già presenti nella legislazione italiana ed in particolare sono tutelate sia dal codice civile che da disposizioni amministrative.
E’ bene sapere che non è possibile abbattere gli alberi nel proprio giardino anche se le piante sono malate o secche senza prima aver interpellato il proprio Comune, perché il patrimonio arboreo è un bene della collettività ed è tutelato.
Quindi, prima di procedere è bene consultare il proprio Comune per conoscere se vi sia un regolamento del verde oppure la normativa locale o regionale che disponga quali siano i presupposti per effettuare l’eventuale abbattimento e non incorrere in sanzioni.
Il Comune di Milano ha recentemente approvato un regolamento del verde che prevede che, all’eventuale abbattimento debba seguire una o più nuove piantumazioni in compensazione.
Nel caso in cui la pianta sia in un giardino privato ma sia il Comune a richiederne l’abbattimento, vi è l’interessante sentenza del Consiglio di Stato n. 9178/2022 che ha dato ragione ai due proprietari di un abete rosso secolare i quali si opponevano al taglio di un abete rosso, ordinato dal Comando dei Carabinieri Forestali sulla base di una loro relazione e di una perizia effettuata dal Comune che ne dichiarava la pericolosità.
Anche il patrimonio arboreo condominiale è tutelato ed il suo abbattimento è da considerarsi un’ innovazione non consentita.
Ovviamente è necessario fare dei distinguo nel caso in cui ci si trovi in una situazione di emergenza o di normale salubrità della pianta.
In generale, in condizioni normali per effettuare l’abbattimento di un albero è necessaria l’unanimità dell’assemblea condominiale, perché la giurisprudenza costante, considerando l’albero espressione del decoro architettonico e parte del patrimonio condominiale, la definisce un’innovazione non consentita.
Diversa è ovviamente la situazione nel caso in cui la pianta sia malata o possa recare un gravissimo pregiudizio a cose o persone.
Sul punto, il Tribunale di Trieste con la sentenza n. 217/22 si trovava a sentenziare con riguardo ad un intricata vicenda che vedeva opposta una condomina al condominio, perché voleva salvare un cedro di grandi dimensioni dall’abbattimento.
Tendenzialmente, la giudice riferiva che in caso di pericoloso cedimento per procedere all’abbattimento, fosse sufficiente la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Veniva anche spiegato anche che, nel caso in esame era stata prima raggiunta una maggioranza dei due terzi del valore dell’edificio ed un numero di voti superiore alla metà del valore per avere l’abbattimento, ma che poi, con la successiva maggioranza dei due terzi dell’edificio, gli stessi condomini avevano deciso di effettuare solo una potatura.
La vicenda terminava sì con la valutazione circa la necessità di abbattere il cedro, ma conseguente ad una perizia richiesta dal tribunale. La nota veramente interessante e molto innovativa era la valutazione della compensazione, consistente nella piantumazione di altre essenze.
E...se l’albero si trova nel giardino condominiale ad uso pubblico ed l’abbattimento sia richiesto con ordinanza comunale?
Secondo il Tar Lazio 7232/2016, nel caso in cui l’albero si trovi nel giardino condominiale ad uso pubblico e sia il Sindaco con ordinanza a richiederne l’abbattimento all’amministratore di condominio, sulla base di un parere tecnico che ne attesti lo stato di pericolo, i condomini possono fare accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90.
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