L'esclusione dell'incidenza del " fattore culturale " sulla rilevanza penale della condotta lesiva di beni fondamentali, nelle sue oggettive connotazioni considerata, non impedisce in astratto che lo stesso fattore possa assumere invece rilevanza in riferimento ad altri elementi strutturali del reato ovvero alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla commisurazione della pena all'interno della cornice edittale, che al riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero di altre attenuanti comuni o speciali ove configurabili. Cass.Pen. sez. V 30538/2021
La sentenza n. 30538 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 4 agosto 2021, offre la possibilità di svolgere approfondite riflessioni su profili molto interessanti ed attuali, sia con riferimento al diritto dell' immigrazione che a quello penale.
Il caso, posto all'attenzione dei giudici, riguarda un comportamento definibile culturalmente orientato, ossia quello di costrizione alle nozze dove le vittime sono le donne ed in particolar modo, le minori.
Questo il caso, una minorenne di etnia rom, costretta alle nozze dal padre, il quale - come da consuetudine tradizionale - cedeva la stessa con anche dazione di denaro, fuggiva, rivolgendosi ai servizi territoriali.
Ne seguiva un procedimento penale a carico del padre per riduzione in schiavitù della minore, ex art. 600 c.p.
I punti di rilievo sono davvero molteplici, ma i profili più rilevanti sono quelli di possibile successione penale nel tempo tra l'art. 600 c.p. e l'art. 558 bis c.p., recentemente introdotto e la tematica, sempre più rilevante dei reati culturalmente orientati.
L'art. 558 bis c.p. è una nuova fattispecie penale, introdotta con la legge 69/2019, di chiara matrice europea ed internazionale, che modifica ed introduce nell'ordinamento italiano, speciali disposizioni di tutela nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto " Codice Rosso".
Il delitto disciplina le condotte di costrizione alle nozze e colma un vuoto normativo, sanzionando condotte che, nell'impianto normativo precedente, dovevano essere ricondotte in altre fattispecie, tutte connotate da un profilo di violenza e minaccia, elemento assente nella condotta di riduzione in schiavitù.
La violenza e minaccia del delitto di costrizione è finalisticamente orientata a determinare una costrizione nella volontà di assunzione degli obblighi matrimoniali di qualsiasi tipo essi siano, ricomprendendo anche, figure similari, riconosciute in altri ordinamenti, ma non in quello italiano.
Il concetto di violenza e minaccia merita un ulteriore particolare cenno, perché - richiamandosi ad una visione più internazionalistica - è comprensivo di qualsiasi forma di violenza di genere, attuata sia con violenza fisica che morale.
L' art. 600 c.p., invece, sanziona condotte nelle quali una persona viene considerata alla stregua di una cosa ed è pertanto possibile oggetto di compravendita. Ciò che contraddistingue la fattispecie è il totale asservimento, dal quale deriva un concetto di proprietà.
Per la realizzazione di tale fattispecie è escluso il profilo di violenza e minaccia.
Premesso questo necessario inquadramento, la sentenza in esame si interroga se, nel caso in esame, sia possibile considerare possibile la presenza del fenomeno di successione di leggi penali nel tempo tra la condotta di schiavitù e quella di costrizione alle nozze.
La figura della successione delle leggi penali dispone che, nel caso in cui due fattispecie sanzionino la stessa condotta e quella successiva sia più favorevole, sia quest'ultima a dover essere utilizzata, mantenendo comunque il limite dell'irrevocabilità della sentenza (fatto salvo il cosiddetto "giudicato liquido").
La Corte, tornando al merito della vicenda, risolve il punto di diritto negando la presenza della successione delle leggi, valutando l'assenza - nelle fattispecie indagate - della presenza contestuale di violenza e minaccia e richiamando il fatto che, per l'appunto, nell'impianto codicistico precedente la costrizione in schiavitù non fosse mai stata richiamata per sanzionare condotte di costrizione alle nozze.
Di seguito, la Corte riflette sul fattore culturale, il quale - nell'attuale momento, foriero di una forte ondata migratoria - è di particolare attualità ed oggetto di nutrito lavorio da parte della giurisprudenza di merito.
Infatti, l'incontro tra varie culture, prevede, quale precipitato, l'incontro e scontro tra normative assai differenti.
Ogni popolo ha il suo ordinamento giuridico, nonché culturale e tradizionale che viene spesso a scontrarsi con l'ordinamento e la cultura del paese che l'accoglie.
Il reato culturalmente orientato è, per fare un esempio di scuola, l'esposizione di un lungo coltello tradizionale, fatto sanzionato penalmente in Italia ed invece riconosciuto in altri ordinamenti.
La Corte, in chiave evolutiva, ripercorre i vari orientamenti succedutisi nel tempo, riflettendo quanto e come l'appartenente ad un gruppo minoritario possa trovarsi in conflitto tra una condotta riconosciuta assolutamente valida e cogente nell'ambito del gruppo minoritario al quale appartiene e la sua illiceità per l'ordinamento vigente, nel cui territorio il soggetto vive.
La Corte riconosce implicitamente come sfugga alla giustificazione del movente culturale l'integrazione e la lunga permanenza sul territorio, dove vi è inevitabilmente la consapevolezza circa l'illiceità delle condotte.
Sul punto, la Corte richiama i vari orientamenti espressi sia dal massimo consesso italiano che dalle corti europee ed in generale dalla normativa convenzionale europea ed internazionale, in un'ottica di estremo bilanciamento tra l'integrazione, la protezione, la tutela dei valori di ognuno con quello che è il rispetto dei diritti umani e della libertà di ognuno.
Pertanto, la Corte, sul punto, dichiara l'inammissibilità del ricorso del padre, riconoscendo la condotta tutelata dall'art. 600 c.p., chiarendo come il punto non sia la dazione di denaro - qualificabile quale dote -, bensì l'annientamento della libertà, principio, per l'appunto, tutelato dall'ordinamento ed in particolare, dal delitto di riduzione in schiavitù.
Commentaires